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Certificazione Energetica: Che cos’è?

22 giugno 2010

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Negli ultimi anni l’attenzione dei Governi si è molto accentuata sul contenimento dei consumi energetici, dato lo smisurato aumento della spesa per il loro approvvigionamento.

L’unione Europea ha emanato una direttiva relativa al “Rendimento energetico degli edifici”:

La Direttiva europa 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici è vincolante per gli Stati membri dell’Unione ed è stata recepita entro il gennaio 2006.

Tutte le nazioni hanno dovuto adottare provvedimenti volti a:

  • fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione;
  • imporre i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici di notevoli dimensioni soggetti a ristrutturazione;
  • adottare un protocollo di ispezione degli impianti termici;
  • definire una metodologia di calcolo per il rendimento energetico integrato degli edifici;
  • procedere alla certificazione energetica degli edifici.

IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

Gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni significative, soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, cioè sia tenuta sotto controllo “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”. L’Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio e in esso devono essere riportati “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio” e “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”.

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:

- dal 1° settembre 2007:

  • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
  • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
  • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.

- dal 1° gennaio 2008:

  • contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;

- dal 1° luglio 2009:

  • trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

- dal 1° luglio 2010:

  • contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

COS’E’ L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L’attestato di certificazione energetica è un documento redatto da un “certificatore energetico”, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.

Sinteticamente, consente di determinare quanto “consuma” una casa.

Tali prestazioni vengono poi indicate mediante indicatori di consumo -da A a G – in modo analogo a quanto avviene per gli elettrodomestici.

La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici.

L’Aurora Casa offre ai suoi clienti una consulenza specifica tra i suoi collaboratori vanta infatti soggetti abilitati ed iscritti all’Albo Professionale o all’Albo Nazionale dei Certificatori .

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